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Collegio Nazionale dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati
presso il Ministero della Giustizia

CODICE DEONTOLOGICO DEL PERITO AGRARIO

ADOTTATO NELLA SEDUTA DI CONSIGLIO DEL 26 GENNAIO 2007

Testo delle norme di deontologia per l'esercizio della professione di Perito Agrario

L'ETICA PROFESSIONALE è l'emanazione di un codice morale che deve essere seguito con personale convinzione. Essa, come le regole deontologiche, è il completamento delle norme e delle leggi che si applicano a tutti i Periti Agrari nell'esercizio delle loro attività e nei rapporti tra di loro e con i terzi.

Principi generali

Articolo 1

1. Il Perito Agrario deve essere sempre libero e professionalmente indipendente; deve sempre essere costantemente rivolto alle conoscenze scientifiche ed agire con coscienza.

2. Le disposizioni contenute nel presente Codice Deontologico, avente natura di regolamento interno al Collegio professionale dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati, si compone di norme particolari che integrano le normative ordinamentali, hanno carattere precettivo e vincolante e vanno rispettate da ogni iscritto all'Albo professionale o nell'Elenco speciale, sia esso cittadino italiano o cittadino di uno degli Stati membri della Comunità Europea che abbiano ottenuto l'iscrizione all'Albo o nell'Elenco speciale e dai praticanti nell'esercizio dell'attività professionale e nei confronti di terzi. Tutti gli iscritti sono tenuti alla loro conoscenza. L'ignoranza delle medesime non libera dalla responsabilità disciplinare gli inadempienti.

3. L'iscrizione all'Albo professionale richiede una condotta morale e civile irreprensibile.

4. La professione del Perito Agrario, esercitata conformemente alle Leggi che la tutelano, rappresenta un'attività intellettuale, di pubblica utilità e di rilevante interesse Nazionale.

Articolo 2

1. La potestà disciplinare e regolamentare spetta agli organi professionali ai quali è demandato il compito di irrogare sanzioni per la violazione dei precetti deontologici ai sensi della legge 28 marzo 1968 n. 434 e s.m.i. - Titolo V - artt. 37-53.

2. All'organo professionale Nazionale spetta altresì di indicare le regole di condotta per una migliore tutela della professione.

3. Il procedimento disciplinare si apre nei confronti del Perito Agrario per tutti i fatti che, anche non riguardanti la attività professionale, abbiano riflesso sulla sua reputazione professionale o danneggino l'immagine della Categoria.

4. Le sanzioni dovranno essere adeguate e proporzionate alla violazione commessa e devono tener conto dei comportamenti e delle specifiche circostanze, che hanno contribuito a determinare l'infrazione.

5. Quando nello stesso procedimento siano posti a carico del Perito Agrario più addebiti la sanzione deve essere unica.

Articolo 3

1. Le attività previste dall'Ordinamento Professionale di cui alla legge 434/68 e 54/91 devono essere svolte dal Perito Agrario con dignità, probità e decoro, unite ad una adeguata preparazione tecnico culturale.

2. Al fine di garantire un elevato livello qualitativo della attività professionale è dovere del Perito Agrario curare costantemente la propria preparazione professionale ed aggiornamento professionale anche avvalendosi delle possibilità offerte dalla legge 28 marzo 1968 n. 434, così come modificata dalla legge 21 febbraio 1991 n. 54 art. 12, lettera -o-.

Articolo 4

1. Il Perito Agrario, nel caso eserciti l'attività professionale, anche in forma non esclusiva, deve attenersi alle norme previste dal regolamento per la formazione continua obbligatoria emanate dal Collegio Nazionale e provvedere annualmente al proprio aggiorna mento.

Articolo 5

1. È dovere del Perito Agrario conservare il segreto professionale sull'attività prestata e mantenere la riservatezza sugli incarichi trattati.

2. Il rispetto del segreto professionale e la riservatezza devono essere mantenute anche da parte dei collaboratori e dipendenti del Perito Agrario che hanno partecipato allo svolgimento dell'attività professionale.

Articolo 6

1. Il Perito Agrario ha l'obbligo di provvedere agli adempimenti fiscali e previdenziali prescritti dalle vigenti Leggi dandone comunicazione al Collegio di appartenenza.

Articolo 7

1. È dovere del Perito Agrario evitare situazioni d'incompatibilità professionale.

2. Il Perito Agrario, nel dubbio, deve chiedere il parere al proprio Collegio Professionale.

Rapporti con il collegio provinciale

Articolo 8

1. L'iscrizione all'Albo professionale comporta doveri di rispetto nei confronti del Consiglio del Collegio.

2. Ogni Perito Agrario ha pertanto doveri di collaborazione con il Collegio al quale appartiene e dovrà fornire allo stesso chiarimenti, delucidazioni e documenti che gli venissero richiesti, compatibilmente con il rispetto del segreto professionale.

3. L'iscritto all'Albo Professionale ha altresì l'obbligo di segnalare al Consiglio del Collegio coloro che si rendessero colpevoli di trasgressioni alle presenti norme, previo richiamo in via privata ed amichevole.

4. Nel caso in cui persista la trasgressione, il Consiglio del Collegio interviene per stabilire il provvedimento disciplinare.

Articolo 9

1. Il Perito Agrario ha il dovere di partecipare alle assemblee in modo da non pregiudicare la funzionalità del Collegio Professionale.

Articolo 10

1. L'iscritto deve osservare con disciplina i provvedimenti emanati dal Collegio.

Articolo 11

1. I Periti Agrari chiamati a far parte delle commissioni, segnalati o meno dal Consiglio del Collegio, devono attenersi alle norme emanate dal Consiglio, tenendo sempre presente, in ogni circostanza, l'interesse generale della categoria.

Articolo 12

1. Il Perito Agrario che, pur essendo iscritto all'Albo, successivamente alla propria iscrizione instauri rapporti di dipendenza con Enti o Privati, il cui regolamento vieti l'esercizio della Professione, è tenuto a darne immediata comunicazione al Consiglio del Collegio, anche se in via eccezionale è autorizzato a svolgere atti di libera professione.

Rapporti con i Colleghi

Articolo 13

1. Ogni Perito Agrario deve mantenere sempre, nei confronti degli altri colleghi, rapporti di cordialità, lealtà e collaborazione.

Articolo 14

1. È scorretto il comportamento diretto alla sottrazione del cliente di un collega.

Articolo 15

1. Il Perito Agrario non deve cercare di sostituirsi ai colleghi che abbiano ricevuto incarichi professionali.

2. Qualora esso sia chiamato ad assumere un incarico già affidato ad altro collega, deve informarne quest'ultimo ed accertarsi che l'incarico precedente sia regolarmente revocato e soddisfatte tutte le pendenze in atto.

3. Comunque, il Perito Agrario deve astenersi in ogni circostanza da apprezzamenti nei confronti di un altro professionista.

Articolo 16

1. Il Perito Agrario che si attribuisce opera professionale di lavoro compiuto da altri, compie grave mancanza professionale disciplinarmente sanzionabile.

Articolo 17

1. Non è concesso promuovere vertenze giudiziarie contro un collega per motivi professionali se non dopo aver informato il Presidente del Collegio Provinciale per un tentativo di conciliazione.

2. Dissensi professionali, non risolvibili bonariamente, vanno portati per la conciliazione al Consiglio del Collegio Provinciale che si pronuncia prima dei termini previsti per eventuali azioni giudiziarie.

Articolo 18

1. Il Perito Agrario deve qualificarsi in modo tale che sia evitato ogni possibile equivoco, precisando sulla carta intestata, nella targa dello studio, nell'elenco telefonico, nelle guide specializzate, nei timbri, il titolo che gli compete di "Perito Agrario " (abbreviazione Per. Agr.).

2. La pubblicità, anche per via telematica, effettuata nel rispetto delle leggi vigenti, deve essere contenuta entro i limiti della serietà professionale e, preventivamente autorizzata dal Collegio Provinciale territorialmente competente, non deve contenere titolo o specializzazioni professionali diversi da quelli accademici o scolastici e informazioni che possano trarre in inganno il cliente.

3. Le targhe, le inserzioni sugli elenchi telefonici, pagine web e sulla carta intestata possono contenere le seguenti indicazioni:

- dati anagrafici e dati relativi al domicilio professionale e recapiti del professionista ed orario di apertura dello studio al pubblico;

- titoli di studio che danno diritto all'iscrizione all'albo professionale, titoli di specializzazione, senza abbreviazioni;

- onorificenze concesse o riconosciute dallo Stato.

Rapporti con i praticanti

Articolo 19

1. Nei rapporti con i Praticanti il Perito Agrario è tenuto all'insegnamento delle proprie conoscenze ed esperienze in materia professionale ed a realizzare ogni attività

finalizzata a favorire l'apprendimento da parte dello stesso, nell'ambito della pratica professionale, in conformità alle disposizioni legislative ed a quelle regolamentari. In particolare, il Perito Agrario deve favorire l'acquisizione da parte del praticante dei fondamenti teorici e pratici della Professione, nonché dei principi di deontologia professionale.

Rapporti con il committente

Articolo 20

1. Il rapporto di fiducia è alla base dell'attività professionale e pertanto deve essere improntato alla massima correttezza e lealtà. Il Perito Agrario dovrà tutelare nel migliore dei modi l'interesse del committente con il rispetto della rettitudine e del decoro professionale.

Articolo 21

1. L'incarico deve essere espletato secondo scienza e coscienza e dovrà essere rifiutato quando il Perito Agrario ritiene di non avere specifica competenza in materia, in questo caso il Perito Agrario propone la consulenza di altro professionista.

2. La prestazione è personale e diretta, eventuali sostituzioni devono essere comunicate al cliente.

3. Qualora l'iscritto all'Albo, per qualsiasi motivo, non sia in grado di portare a termine l'incarico professionale, ha il dovere di informare il cliente e chiedere di essere sostituito da altro professionista al quale fornirà con diligenza tutte le informazioni sul lavoro già da lui espletato.

Articolo 22

1. Costituisce grave violazione della correttezza professionale l'accettare o sollecitare premi o compensi da terzi interessati, qualunque sia la causa.

Articolo 23

1. Posto che la accettazione dell'incarico professionale deriva dalla competenza a svolgere quell'incarico, il ritardo ingiustificato o il mancato adempimento delle prestazioni di attività professionale richieste, per negligenza o trascuratezza, costituiscono violazione del dovere professionale.

Articolo 24

1. Il Perito Agrario ha l'obbligo di restituire al committente la documentazione, da quest'ultimo fornita, inerente l'incarico ricevuto, quando la parte ne faccia richiesta. In caso di rinuncia, pur rimanendo proprietario degli elaborati, è tenuto a fornire al committente, oltre la copia degli stessi, i dati e le notizie di quanto svolto sino a quel momento.

Articolo 25

1. Il professionista deve astenersi dal prestare la propria attività professionale quando può esistere conflitto d'interessi con il proprio cliente.

Articolo 26

1. Il Perito Agrario è tenuto a dare al proprio assistito tutte le informazioni relative all'incarico in corso, quando ne faccia richiesta il committente.

Articolo 27

1. Il professionista deve, nei limiti del possibile, pretendere affinché il mandato professionale sia conferito per iscritto o, in subordine, dare conferma scritta dell'accettazione dell'incarico e deve concordare con il committente l'importo delle prestazioni da eseguire e proporre il preventivo scritto per l'approvazione allo stesso Committente.

2. È fatto obbligo al professionista di rendere conto delle somme ricevute dal cliente o da terzi, per lo svolgimento dell'incarico, mettendo a disposizione gli importi a favore del committente.

3. Il Perito Agrario ha diritto di trattenere dalle somme che gli siano pervenute dalla parte assistita o da terzi, una quota per le spese sostenute e trattenerla o compensarla con le proprie competenze, quando vi sia il consenso della parte assistita e non vi sia contestazione sulle competenze richieste.

Articolo 28

1. Il Perito Agrario che recede dall'incarico, non ancora ultimato, potrà farlo a condizione di prendere tutti quei provvedimenti atti a non danneggiare il committente.

Articolo 29

1. Poiché l'incarico professionale è un vero e proprio contratto di prestazione d'opera intellettuale, il Perito Agrario nell'assumere l'incarico deve stabilire il termine della prestazione.

Articolo 30

1. Nel redigere la notula, il Perito Agrario deve indicare con chiarezza le prestazioni eseguite, i compensi, le spese ed attenersi a quanto previsto dall'incarico ricevuto e dal relativo preventivo sottoscritto per accettazione dal committente come indicato al precedente art. 26 comma 1.

Articolo 31

1. Il Collegio Nazionale, ai soli fini di indirizzo per i Collegi e per l'eventuale utilizzo da parte dell'Autorità Giudiziaria, indica delle tariffe di riferimento che non hanno valore vincolante nel rapporto tra committente e Perito Agrario.

Articolo 32

1. Il Perito Agrario, nel caso svolga, anche in via non esclusiva, l'attività professionale, ha l'obbligo di sottoscrivere adeguata polizza assicurativa di Responsabilità Civile che tuteli il committente da eventuali errori commessi dal Professionista e dai suoi collaboratori nell'esercizio del mandato ricevuto.

Articolo 33

1. Il Perito Agrario è tenuto nel modo più rigoroso al segreto professionale così come previsto dall'ordinamento della professione.

2. Può derogare all'obbligo di mantenere il segreto professionale con il consenso del committente e quando è imposto dalla legge.

Rapporti con Enti, Autorità e terzi

Articolo 34

1. Nei rapporti con i mezzi di informazione, il Perito Agrario nel rilasciare dichiarazioni e interviste deve orientarsi al massimo equilibrio e non trarre benefici personali se in concorrenza con i colleghi.

Norme relative a concorsi e commissioni in genere

Articolo 35

1. Il Perito Agrario non deve avvalersi della sua posizione di amministratore pubblico e del relativo suo prestigio per i propri vantaggi professionali a scapito del lavoro dei colleghi, usurpandone il lavoro, dovendo in ogni caso uniformarsi a quanto disposto negli articoli precedenti.

Articolo 36

1. Il Perito Agrario, designato o meno dal Consiglio del Collegio, eletto a cariche istituzionali o a far parte di qualsiasi tipo di commissione, deve accettare la designazione o nomina e, anche se a titolo personale, deve comportarsi in maniera corretta secondo quanto risulta dalle norme deontologiche.

2. In ogni caso è tenuto ad osservare tutte le disposizioni che il Consiglio del proprio Collegio dovesse impartire, nell'interesse e a difesa della categoria.

3. Il Perito Agrario deve comunque comunicare immediatamente al Consiglio del Collegio cui è iscritto l'eventuale nomina in commissioni.

Disposizioni finali

Articolo 37

1. Le norme deontologiche raccolte nei precedenti articoli costituiscono l'integrazione delle norme legislative o regolamentari che disciplinano l'attività di Perito Agrario quale libero professionista.

2. Esse devono essere osservate scrupolosamente dagli iscritti all'Albo, sotto pena di provvedimenti disciplinari che potranno essere presi a seconda della gravità delle infrazioni, abusi, mancanze in genere e atti comunque ritenuti dal Consiglio del Collegio, alla cui circoscrizione il collega appartiene, lesivi dell'etica professionale.

3. Ogni abuso o trasgressione nell'esercizio della professione, o fatto sconveniente alla dignità professionale è perseguibile disciplinarmente ai sensi dell'art. 37 e seguenti della legge 28 marzo 1968 n. 434 così come modificata dalla legge 21 febbraio 1991 n. 54 e dal D.P.R. 731 del 16 maggio 1972.

4. A tale scopo il Consiglio del Collegio provvede ai sensi dell'ordinamento della professione di Perito Agrario e delle norme di attuazione dell'Ordinamento stesso.

Articolo 38

1. Il Consiglio del Collegio vigila sull'osservanza da parte degli iscritti delle presenti norme ed il Perito Agrario è tenuto, per quanto di sua competenza, a diffondere i principi etici sopra enunciati.

2. Ovunque l'infrazione venga commessa l'organo giudicante sarà sempre il Collegio presso il quale il Perito Agrario che ha commesso l'infrazione è iscritto.

3. Il collega od il Collegio di altre province, che vengano a conoscenza delle infrazioni commesse dal collega Perito Agrario, dovranno rimettere al Collegio di competenza, tutti gli elementi, documentazioni, ecc. che potranno raccogliere.

Articolo 39

1. Le presenti norme, comuni a tutti i Periti Agrari, sono deliberate dal Consiglio del Collegio Nazionale e costituiscono regolamento interno e vincolano tutti i Periti Agrari.

Articolo 40

1. Il presente regolamento sarà depositato presso il Ministero della Giustizia, il Consiglio Nazionale dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati, i Collegi Provinciali e costituisce parte integrante del Regolamento della Professione di Perito Agrario ed entra in vigore alla data di adozione da parte del Consiglio Nazionale dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati.


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